Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia

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lunedì 12 luglio 2010

Resoconto del Consiglio Comunale del 12 luglio

Nel consiglio comunale del 12 di luglio non ci sono state grosse problematiche, un interrogazione del polo sul dopo scuola, 2 mozioni, una d'ordine per il comportamento del capogruppo Casaletti allo scorso C.C., una riguardo al pedaggio sulla SI-Fi, la modifica allo statuto di "Sienacasa", un paio di convenzioni, una modifica al bilancio di previsione 2010, poi l'approvazione del comparto DE2 Gabbricce, è qui che sono intervenuto con asprezza su quel comparto, ma non criticando la scelta politica come feci quando impostarono la cosa, ma con dati alla mano presi alla fonte, l'ufficio urbanistica.....

Questo il mio intervento:


Devo fare una premessa perché soltanto venerdi sono riuscito a parlare col Manganelli e farmi dare gli elaborati che avevo richiesto il 21 di giugno, quindi, con gli stessi ho potuto analizzate al meglio questa convenzione e ho notato alcune cose che avrei piacere di sottoporre al consiglio, visto che avevo provato a segnalare alcune incongruenze e problematiche, sia sul Centro arredamenti, sia su Gabbricce, come risulta dalla mia mail inviata il 16 giugno, con la quale pregavo al presidente della III commissione e al segretario di far mettere a verbale le mie perplessità, e successivamente informando il capogruppo Casaletti, come commissario di minoranza, per accertarsi che ciò fosse fatto realmente in sede di commissione in modo che gli uffici potessero verificare e magari spiegare il tutto, ma ho ricevuto soltanto risposta dal segretario con una mail datata 19 giugno che mi informava quanto segue:


Dalla lettura dei verbali della Commissione, rilevo che sono riportate a verbale dichiarazioni di Consiglieri (nella fattispecie il Capogruppo Giacopelli) che non fanno parte della Commissione.

Faccio presente che i Consiglieri che intendano partecipare alle Commissioni di cui non fanno parte (anche come Capigruppo) non hanno alcun diritto di intervento e tantomeno non possono pretendere di far risultare a verbale alcuna loro dichiarazione.

Tra l’altro, in sede di Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari, a cui il sottoscritto ha preso parte, era stata concordata questa linea di indirizzo per i lavori delle Commissioni.


Visto che nel regolamento del funzionamento del C.C. non ci sono riferimenti alla conferenza dei presidenti delle commissioni, e la successiva mia richiesta del verbale stesso al segretario, non ha dato esito positivo, vorrei capire come mai questa uscita- Casomai il presidente di commissione, caso per caso, può valutare se mettere o non mettere a verbale dichiarazioni dei presenti, oppure il segretario poteva farmi presente che non era possibile mettere a verbale le mie dichiarazioni perché non ero presente fisicamente alla commissione, e questa poteva sembrarmi più plausibile, come pretesto, ma non c’è nessun riferimento a tutto ciò, quindi, da cosa è nata?


Non sarà forse che le mie dichiarazioni ( perplessità) erano pertinenti?, visto che il Capogruppo Casaletti che era commissario ha sostenuto la mia tesi, infatti possiamo vedere che gli atti, che erano passati in commissione, compreso l’alienazione e valorizzazione di verde pubblico di piazza 2 Giugno per compensare la mancanza di parcheggi al recupero del comparto di via XXV Aprile, non sono state inserite all’ordine del giorno qui presente, e dal responsabile dell’ufficio Urbanistica, Manganelli, ho avuto conferma che i miei dubbi erano reali, su quell’intervento.


Detto questo, passerò ad illustrare in quest’aula alcune mie perplessità, anche tecniche, sul comparto di Gabbricce, che potevano essere riscontrabili dagli uffici, ma adesso non più, in quanto siamo fuori tempo massimo, arrivati all’approvazione dello stesso.


prima di tutto mi sarebbe piaciuto fare un emendamento alla presente convenzione, cioè:

Dove è specificato che nel comparto DE2 le destinazioni sono industriale artigianale direzionale e cosi via…


Inserirei al loro posto: In base al piano di lottizzazione del comparto DE2 le destinazioni d’uso ammissibili sono esclusivamente quelle industriali e quelle artigianali. Altri usi, quali, Direzionali e Commerciale, sono espressamente vietati in virtù dell’insufficienza, nell’area di trasformazione, di spazi per urbanizzazione primaria ( art. 5 del DM 68 ), come confermato dal responsabile dell’ufficio urbanistica.


Poi, nella convenzione all’articolo 7 si fa riferimento alle cessioni da parte dei lottizzanti delle aree pubbliche, lo dice la convenzione stessa, di tutte le aree a verde, SIA QUELLE COMPRESE NEL PERIMETRO DELLA LOTTIZZAZIONE, CHE QUELLE SITE LUNGO LA STRADA SIENA FIRENZE,


Ecco, il problema sta proprio qui, nel calcolo obbligatorio degli standards della lottizzazione come si evince dagli elaborati in mio possesso ( che ho richiesto al Manganelli ) sono state inserite tutte le aree a verde comprese nel perimetro e lungo la strada, cosa che non può essere assolutamente fatta, proprio perché espressamente vietate all’articolo 3 del DM 68, che nel definire il “verde pubblico” – così come qualificato anche nella presente convenzione - specifica come debba essere questo “ VERDE PUBBLICO”


Art, 3 …….Devono essere aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade, quest’ultime, come esplicitamente riportato in convenzione.

Allora se pensate che stia esagerando mi sono preso la briga di guardare la differenza tra aree a verde e aree attrezzate disciplinate dal Regolamento regionale n. 2/R del 2007.

Nel calcolo sono stati considerate le aree di verde urbano, al posto del verde attrezzato, come ci conferma la descrizione all’articolo 12 al numero 1 recita: . Il verde urbano è costituito dall’insieme delle componenti vegetali interne e limitrofe al perimetro dell’area urbana, siano esse pubbliche o private, che concorrono a garantire l’equilibrio ecologico e sono indispensabili a compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività dell’uomo, nonché alla lettera B

le dotazioni di spazi verdi interni agli insediamenti e le fasce alberate di connessione con le aree di verde urbano più vicine


Mentre il verde pubblico attrezzato all’articolo 14 della stessa legge regionale è specificato:


1. Il verde attrezzato è costituito dalle aree adibite a verde pubblico dotate di:


a. infrastrutture per le attività sportive e legate al tempo libero; Che non vedo nel progetto


b. allestimenti fissi per spettacoli all’aperto ovvero predisposizioni per l’allestimento di spettacoli temporanei all’aperto;

anche questi lo vedo difficile che possano esserci, forse pensavano di allestirle nello spazio verde sulla rotonda, come spazio per gli spettacoli, perché sono 1000 mq circa, visto che anche quello era stato inserito negli standard


c. infrastrutture per l’intrattenimento ed il gioco;

E anche questo lo vedo difficilmente realizzabili, forse qualche panchina per l’operai delle ditte ma non penso che dei giochi per bambini possano essere sfruttati all’interno della zona produttiva, neanche inserendole nel perimetro di verde della lottizzazione perché come s’è detto non possono essere sfruttate ai fini delle dotazioni


d. attrezzature per gli animali domestici.

Forse questa è l’unica funzione a cui può assolvere la fascia di verde della lottizzazione, ci porteremo i cani a fare i bisogni, ma mi sembra veramente difficile che per questo motivo possa essere inserita come misura per gli standard obbligatori.


2. La dotazione di spazi di verde attrezzato è commisurata alle esigenze dei singoli insediamenti, desumibili dai quadri conoscitivi dei piani strutturali e degli atti di governo del territorio dei comuni.


Quindi tolte queste fasce di verde, che ripeto non possono essere considerate ai fini del calcolo degli standards obbligatori, la percentuale di spazi pubblici afferenti all’insediamento produttivo si riduce drasticamente, sino al 5;8 %, quindi molto al di sotto del famoso minimo del 10%.

Poi lo stesso calcolo, come impone l’art. 5 del DM 1444/68, deve essere fatto sull’intera superficie destinata a tale scopo.

Per cui oltre le superfici a terra, devono essere comprese ai fini del calcolo del famoso 10%, anche le superfici dei piani in altezza ( cioè se i capannoni sono ad uno o due piani ) in quanto atte ad ospitare altre attività produttive. ( vedi osmannoro )


Quindi la soluzione non può che essere quella di diminuire le superfici, quindi le volumetrie dei fabbricati da realizzare all’interno del comparto DE2 di Gabbricce.


Concludo dicendo che se approverete la convenzione concretizzerete un reato.

Qui non si tratta di condividere o meno una scelta politica, qui si entra nel penale, perché avvantaggerete di fatto i lottizzanti che possono concretamente fare superfici e volumi maggiori di quelli consentiti dalla disciplina urbanistica ed edilizia, in quanto il comune, un domani non può fare a meno di dare attuazione alla convenzione, rilasciando i permessi a costruire.

Se poi si verificassero dei controlli da parte degli organi competenti e si riscontrassero le irregolarità, il comune dovrà rispondere per danni nei confronti dei privati stessi a cui è stata fatta una più che legittima aspettativa presentando questo progetto di zona produttiva, quindi dopo il danno la beffa, quindi esorto tutti i consiglieri e il segretario che deve controllare la regolarità dell’atto a prendere in considerazione di ritirare lo stesso, per quello che ho appena dichiarato.



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